FATTURAZIONE – FRA ATTIVITA’ VENETA E ATTIVITA’ ESTERA

Esemplificazione procedura fiscale tra attività veneta e attività estera e viceversa.

  1. L’Attività Veneta (AEI – AES) emette fattura di vendita senza Iva alla ditta estera (anche italiana), allegando per il momento la circolare informativa relativa al decreto nr.6 del 23 gennaio 2019 emesso dal GVP e concernente la disciplina fiscale di fatturazione.
  2. La ditta estera (anche italiana) acquirente il bene o servizio, pagherà l’IVA sulle fatture di acquisto ricevute dalle attività venete alla successiva dichiarazione IVA, come avviene per le fatture di acquisto INTRASTAT e EXTRA UE.
  3. La ditta estera (anche italiana), dopo aver fotocopiato il documento fiscale, la inserisce tra gli acquisti e tra le vendite inserisce la fotocopia.

ATTENZIONE:

  • la ditta italiana che fattura merce senza Iva alla Attività Veneta o ad un Veneto privato usa l’ art. 8 comma 1 lettera a) D.P.R 633/72;
  • la ditta italiana che fattura prestazione di servizi, senza Iva, alla Attività Veneta usa ex art.7-ter comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/72;
  • la ditta italiana che fattura prestazione di servizi, senza Iva, ad un Veneto privato usa ex art. 7-sexies, comma 1, lettera f) e g) del D.P.R. n. 633/72
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