COSTITUZIONE… LA NOSTRA PROPOSTA ALLA COSTITUENTE.

Quella che segue è una proposta di Carta Costituzionale che il MLNV presenterà all’Assemblea Costituente.
Il MLNV non ha alcuna pretesa o ambizione in tal senso ma solo il desiderio di poter contribuire all’arduo lavoro che la Costituente sarà chiamata a garantire per il futuro della Nazione.
Questo argomento è in lavorazione e quindi non è da considerare completato e può essere integrato con tutte le osservazioni e proposte che si possono inoltrare scrivendo al MLNV  (per farlo CLICCA QUI)

PERCHE' UNA COSTITUZIONE
Il Popolo Veneto con la propria Carta Costituzionale adotta le regole fondanti per organizzarsi e relazionarsi come Nazione.
In un’ottica moderna le regole fondanti devono essere basate su principi cardine che fondano la propria essenza sulla tipicità etico/culturale che storicamente ha caratterizzato il Popolo Veneto.
Oggi tali regole fondanti possono e devono essere deliberate per conseguire ciò che il Popolo Veneto ha stabilito liberamente di essere: una Nazione fra le Nazioni …“Noi siamo ciò che decidiamo di essere,liberi di essere ciò che siamo,siamo un Popolo, siamo una Nazione”.
Come tale la Costituzione è fonte primaria del diritto perché si radica e si manifesta come volontà del Popolo Veneto.
La Carta Costituzionale, nei suoi principi fondamentali e ispiratori e quale espressione della volontà del Popolo Veneto,non può essere travisata e violata.
Solo il Popolo Veneto ha facoltà di modificare la Carta Costituzionale nei modi e tempi che riterrà di darsi. 
CONFIGURAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE
La Carta Costituzionale è un documento scritto.
Essa è articolata nelle seguenti parti:
–    Preambolo o presupposto giuridico
–    Principi fondamentali
–    Diritti e doveri del Cittadino
–    Organizzazione dello Stato (ordinamento della Repubblica Federale)
PREAMBOLO
Noi Popolo Veneto siamo ciò che decidiamo di essere.
Liberi,abbiamo deciso di essere ciò che siamo.
Siamo da sempre un Popolo e una Nazione, la Serenissima Repubblica Veneta.
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA
Il Veneto è una Repubblica Federale fondata sulla sovranità del Popolo Veneto sui territori della Veneta Serenissima Patria nei confini storici alla data del 1770, nella continuità della Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di San Marco.

Art.2 – POPOLO VENETO
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” costituita da persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale, libere e sovrane sulle proprie terre d'origine e Venete per diritto naturale.
I Veneti sono persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Veneto, in considerazione della sovranità di cui è detentore è soggetto giuridico originario.
I Veneti sono Cittadini del Popolo Veneto di diritto fin dalla nascita.
Il Popolo Veneto esercita la propria sovranità mediante democrazia diretta.

Art.3 – NAZIONALITA' E CITTADINANZA VENETA
La nazionalità veneta è estrinsecazione della coscienza e dell’identità nazionale del Popolo Veneto da cui trae fondamento la Serenissima Repubblica quale espressione della propria sovranità.
La cittadinanza veneta è la condizione giuridica della persona fisica alla quale è attribuita la pienezza dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.

Art.4 – SOVRANITA' DEL POPOLO VENETO
La sovranità appartiene al solo Popolo Veneto che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dalla Costituzione.
La Serenissima Repubblica Veneta e la sovranità del Popolo Veneto sono sacri e inviolabili.
La sovranità del Popolo Veneto non può essere soggetta ad alcuna limitazione, né mai considerarsi estinta.
Il Popolo Veneto, attraverso la propria carta costituzionale, determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni.
Ogni Cittadino Veneto concorre a legiferare e comunemente stabilire l’ordinamento del Popolo Veneto con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte

Art.5 – GARANZIE DELLA CARTA COSTITUZIONALE
La Carta Costituzionale è fonte primaria del diritto perché si radica e si manifesta come volontà del Popolo Veneto allo scopo di garantire:
– la pacifica e serena convivenza civile;
– la giustizia;
– il perseguimento del bene comune dell'intera comunità;
– le giuste libertà individuali e sociali;
– la libertà religiosa.
La Carta Costituzionale non può essere travisata e violata

Art.6 – SUBORDINAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI
Ogni legge e regolamento si conforma e si armonizza con la Costituzione.
Ogni legge e regolamento ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società.

Art.7 – REVISIONE ED EMENDAMENTI ALLA CARTA COSTITUZIONALE
La Carta Costituzionale può essere soggetta a revisione ed emendamenti fermo restando quanto sancito nei suoi art. 3 e 4.
Sono preclusi e privi di effetto giuridico gli atti di revisione e gli emendamenti che rappresentano grave e concreto pericolo per la sicurezza nazionale o la privazione di sovranità, anche parziale, da parte del Popolo Veneto.
Solo il Popolo Veneto ha facoltà di modificare la Costituzione attraverso un referendum a maggioranza assoluta.

Art.8 – DIRITTI UMANI, CIVILI E POLITICI DELLA PERSONA
La Repubblica Federale Veneta riconosce e garantisce inviolabilità ai diritti umani, civili e politici della persona umana.
Chiunque ha diritto di esercitare la propria libertà in tutte le sue legittime espressioni, forme e aspettative senza violare quella degli altri cittadini e i supremi interessi della Nazione.
La Costituzione riconosce il diritto di proprietà e alla riservatezza personale in tutte le sue legittime forme e ne tutela l’inviolabilità nei limiti dettati dalla legge e dai supremi interessi della Nazione.

Art.9 – DIRITTI DEI CITTADINI INNANZI ALLA LEGGE
La Repubblica Federale Veneta riconosce ai cittadini pari dignità sociale e uguaglianza innanzi alla legge.
La giustizia è assicurata e garantita a tutti e in tutti i gradi di giudizio.
La pena capitale e la detenzione a vita (ergastolo) non sono ammessi.
La legge è applicata con criteri di equa obiettività.

Art.10 – PRIMARI BISOGNI UMANI
La Repubblica Federale Veneta, consapevole che la forza di un Popolo si commisura al benessere dei più deboli dei propri membri, promuove e concorre a garantire la soddisfazione dei primari bisogni umani, quali:
– il diritto alla vita (nascita e morte)
– il diritto al nutrimento
– il diritto all’abitazione
– il diritto all’igiene e alla salute
– il diritto al riposo
– il diritto alla sicurezza personale
– il diritto alla giustizia
– il diritto all’istruzione e allo studio
– il diritto al benessere della persona
– il diritto alla famiglia
– il diritto al lavoro
– il diritto alla proprietà privata
– il diritto all’identità personale
– il diritto alle relazioni sociali
– il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
– il diritto alla dignità e alla reputazione personale
– il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
– il diritto e la libertà di culto

Art.11 – ECOSISTEMA
La Repubblica Federale Veneta promuove e tutela l’ecosistema nazionale e mondiale in tutti i suoi aspetti.

Art.12 – DIRITTO INTERNAZIONALE
L’ordinamento giuridico della Repubblica Federale Veneta si può conformare alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute fermo restando quando sancito dagli art. 3, 4 e 7 della presente Carta Costituzionale.

Art.13 – PACE E GIUSTIZIA
La Repubblica Federale Veneta rinnega la guerra quale strumento di soluzione delle controversie fra le Nazioni, promuove la pace, la giustizia e la concordia fra i Popoli.
Sostiene, appoggia ed assiste le organizzazioni umanitarie riconosciute dalla Nazione.

Art.14 – DIFESA NAZIONALE E SICUREZZA DEI CITTADINI
Nell’ambito della difesa nazionale adotta le misure ritenute necessarie per la salvaguardia dei confini territoriali e la sicurezza e la giustizia dei propri cittadini, ovunque nel mondo.

Art.15 – PROPORZIONALITA' DELL'IMPOSTE
Il sistema fiscale è improntato a criteri di proporzionalità e tutti contribuiscono con pari aliquote fiscali.

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

Art.16 – DOVERE DI FEDELTA' DEL CITTADINO E DELLE ISTITUZIONI
Il Cittadino ha il dovere di fedeltà alla Nazione, deve rispettare con lealtà e dedizione la Costituzione e le leggi.
Tutte le Istituzioni hanno il dovere di rispettare con lealtà e dedizione la Costituzione e le leggi nonché i diritti umani, civili e politici di ogni singola persona.

Art.17 – LIBERTA' PERSONALE
Il cittadino è libero nella persona e non può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge.
Il cittadino è libero di essere e di fare ciò che vuole purché non comprometta lo stesso medesimo diritto degli altri o arrechi loro danno.
Il cittadino non può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.

NAZIONALITA’, CITTADINANZA E NATURALIZZAZIONE

Art.18 – NAZIONALITA' VENETA (vedi art.3)
La nazionalità veneta è un diritto naturale acqusito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) se la persona è:
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti con la cittadinanza veneta.
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.

Art,19 – CITTADINANZA VENETA (vedi art.3)
Al compimento del diciottesimo anno di età o con richiesta di naturalizzazione, ogni membro della società di nazionalità veneta, chiede e accetta l'attribuzione della pienezza dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
Chiunque ha diritto di scegliere in coscienza e libera volontà di acquisire la Cittadinanza Veneta:
  1. quale figlio di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. quale figlio nato da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza ai sensi del successivo art.20;
  3. quale figlio nato da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;

Art.20 – NATURALIZZAZIONE VENETA
La natutralizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che si trovi nelle condizioni previste dalla legge e del quale sia accolta la domanda da parte della competente autorità.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nel soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  1. aver vissuto in Veneto ininterrottamente per almeno quindici (15) anni consecutivi;
  2. matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno cinque (5) anni;
  3. convivenza con persona di cittadinanza veneta costituendo coppia di fatto legalmente certificata da almeno cinque (5) anni;
  4. conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  5. assenza di condanne e precedenti penali;
  6. sospetta e fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.

 

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