CORPO DIPLOMATICO

Sono Cittadini "accreditati" tutti coloro i quali per ragioni diplomatiche e/o di servizio per il proprio Stato e accreditati presso la Serenissima Repubblica, hanno necessità di soggiornarvi e di viaggiare liberamente per i suoi territori.
Sono:
– ambasciatore
– ministro plenipotenziario
– incaricato d'affari
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, l'OGVP identifica come funzioni di una missione diplomatica quelle esclusivamente riconosciute e consistenti in:
  • rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
  • proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
  • negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
  • informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell'evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
  • promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
Alle missioni diplomatiche sono attribuite funzioni consolari laddove non opera un posto consolare.
Dove invece i posti consolari ci sono, questi dipendono dalla missione diplomatica.
L'OGVP, anche con riferimento alla Convenzione di Vienna del 1961, accorda agli agenti diplomatici le cosiddette immunità diplomatiche, che si traducono in una serie di restrizioni all'esercizio delle prerogative statali, sancite dal diritto internazionale nei confronti dello Stato che li ospita, per consentirgli di esercitare liberamente le loro funzioni.
Oltre che nei confronti dello Stato accreditatario, le immunità proteggono l'agente diplomatico anche nei confronti degli stati in cui transita per raggiungere la sede diplomatica o farvi ritorno.
Va rilevato che le immunità non sono stabilite nell'interesse dell'agente diplomatico ma in quello dello Stato accreditante, quindi è questo il titolare del corrispondente diritto soggettivo nei confronti dello Stato accreditatario e degli Stati di transito, secondo il diritto internazionale.
Le immunità diplomatiche, attualmente sancite dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, comprendono:
  • la libertà di comunicazione e l'inviolabilità della corrispondenza tra la missione diplomatica e le autorità dello Stato accreditante; la persona che porta i documenti e la corrispondenza (corriere diplomatico) gode dell'immunità diplomatica, mentre i documenti e la corrispondenza che reca con sé (la cosiddetta valigia diplomatica) non possono essere oggetto di verifiche doganali o d'altro genere;
  • l'inviolabilità personale, per cui l'agente diplomatico non può essere né arrestato né detenuto dalle autorità locali;
  • l'inviolabilità domiciliare, per cui le autorità locali non possono accedere né nella sede della missione diplomatica né nell'abitazione privata dell'agente diplomatico senza l'autorizzazione del capo missione;
  • l'immunità dalla giurisdizione, per cui l'agente diplomatico non può essere giudicato dai giudici locali, né per cause penali (con la sola eccezione dei crimini internazionali) né per cause civili (con alcune eccezioni); l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione non solo per gli atti che attengono all'esercizio delle sue funzioni ma anche per fatti ad esse estranei, riguardanti comunque la sua persona (cosiddetta immunità personale);
  • l'esenzione fiscale dalle imposte dirette personali e dai dazi doganali.
Oltre che ai capi missione e al personale diplomatico delle missioni, le immunità diplomatiche si applicano alle loro famiglie, al personale non diplomatico della missione e al personale di servizio degli agenti diplomatici.
 
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