LE LEGGI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
  1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
  2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
  2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
  1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
  1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
  1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
  1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
  1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
  2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
  1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
  1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
  2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
  3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
 
PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
Detto principio è stato accettato e inscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945), e dispone che uno degli scopi dell'Organizzazione è sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto dell'autodeterminazione.  
Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.  
Viene riconosciuto a tre categorie di popoli:
1) ai popoli soggetti a potenza coloniale (estesa poi ai casi di cd neocolonialismo)
2) ai popoli soggetti a dominio straniero
3) ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale.
Il diritto all'autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.  
Gli effetti pratici del principio sono che: gli stati oppressori hanno l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, e non devono far ricorso all'uso della forza per negare tale diritto; i popoli hanno un pieno diritto riconosciuto all'autodeterminazione nei confronti dello stato oppressore; gli stati terzi devono sostenere i popoli in lotta per l'autodeterminazione in qualsiasi forma e astenersi dall'aiutare lo stato oppressore.
Il principio di autodeterminazione dei popoli ha definitivamente soppiantato l'ottica tradizionale della sovranità statale, poiché in questo modo uno dei principali parametri di autorità degli Stati era la soddisfazione dei bisogni e l'accettazione da parte della popolazione.
È palese che tale principio sta alla base della democrazia e ha dato il colpo di grazia agli Stati multinazionali e coloniali.
 
IL CONTENUTO NORMATIVO ATTUALE
Nonostante la forte accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli, questo trova normazione solo in tre aree:
1) come postulato anti-coloniale;
2) come divieto all'instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera
3) come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali.
Un popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato all'autodeterminazione.
Il principio stabilisce il metodo attraverso il quale gli Stati devono assumere decisioni concernenti i popoli.
 
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE
Gli Stati razzisti, militari stranieri, coloniali, sono obbligati a riconoscere l'autodeterminazione dei popoli.
I movimenti di liberazione nazionale, in questi casi, vantano diritti maggiori a livello internazionale, rispetto agli Stati oppressori.
Innanzitutto possono richiedere il non intervento degli Stati terzi in favore dello Stato oppressore, anzi, possono richiedere ad essi un aiuto (non bellico) nei loro confronti.
Il diritto internazionale vieta agli Stati terzi di aiutare gli Stati oppressori, e lascia libera scelta di aiutare o meno i movimenti.
I movimenti di liberazione nazionale, poi, sono legittimati all'utilizzo della forza per reagire contro lo Stato oppressore.
L'autodeterminazione impedisce, inoltre, di considerare terrae nullius quei territori in cui non è presente un'autorità sovrana.
 
I LIMITI SOTTO IL PROFILO NORMATIVO
Il principio di autodeterminazione non è previsto per i gruppi etnici, religiosi e culturali.
È questo un forte limite a tale principio, soprattutto alla luce degli avvenimenti odierni, ma, riprendendo Rooslvelt, un allargamento sproporzionato del principio di autodeterminazione porterebbe al caos.
 
LA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DEI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE.
A differenza dei movimenti insurrezionali, per il riconoscimento di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale non c'è bisogno del controllo effettivo sul territorio.
In molti casi, infatti, capita che questi vengano ospitati dagli Stati limitrofi e da qui conducano le loro battaglie.
Ovviamente l'obiettivo finale dei movimenti è l'acquisizione dell'autorità sul territorio, quindi l'elemento territoriale acquista importanza, ma in prospettiva.
Per acquisire lo status internazionale, comunque, i movimenti hanno bisogno di un apparato organizzativo in grado di gestire le relazioni internazionali.
 
ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977)
Art. 96 Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo
1.  Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.
2.  Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
3.  L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4 (vedi sotto), potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;
b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.
Art. 1 Principi generali e campo di applicazione
1.  Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2.  Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3.  Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4.  Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.
 
LE NORME CONSUETUDINARIE APPLICABILI AI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
Tra le norme consuetudinarie applicabili ai movimenti di liberazione nazionale vi sono, oltre al diritto all'autodeterminazione dei popoli, anche quello di stipulare trattati internazionali e sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per conto loro…
 
O.N.U. – PATTO INTERNAZIONALE  RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI – NEW YORK 16 DICEMBRE 1966
(Ratificato dall’Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)
Parte Prima
Articolo 1
Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.
In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
(il Popolo Veneto è detentore di tali diritti)
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
(il Popolo Veneto è detentore di tali diritti)
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione  fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
(l’Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto)
Parte Seconda
Articolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
(l’Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione)
Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore.
(l’Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto)
 
ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. – RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970
Principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
In virtù dei principi dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.
Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l’O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (…)
L’istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l’integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo,
costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.
Gli Stati devono astenersi  dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all’autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.
 
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)
VIII.  Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
28.Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.
29.In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’ autodeterminazione dei popoli, tutti ipopoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desider
ano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.
30.Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all’ autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell’eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.
Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.
Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza  n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell’art.5 della Costituzione attentando all’integrità dello stato italiano.
E’ quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni  che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.
 
Ma anche le leggi italiane riconoscono tale diritto:
 
LEGGE 340/71 Art.2
“L’Autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”  (una legge dello stato italiano riconosce il Popolo Veneto e il suo diritto di autodeterminarsi).
 
ARTICOLO 10 della Costituzione italiana
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (l’Italia riconosce le norme internazionali  vincolanti per il suo diritto)

 

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