LA NATURALIZZAZIONE

SEZIONE 04 – ARTICOLO 08
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
  1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente matrimonio con cittadino veneto;
  2. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;
  3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto;
La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente dei requisiti previsti dalla legge quali:
  • aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni consecutivi;
  • aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
  • essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) anni con persona di cittadinanza veneta;
  • conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
  • assenza di condanne e precedenti penali;
  • non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel mondo.
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