ART. D 1 – PERSONA UMANA

L’OGVP riconosce ad ogni essere umano vivente la personalità giuridica primaria che lo qualifica come persona e come tale titolare dei suoi diritti fondamentali.
 
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica, acquisisce unicità e soggettività giuridica primaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
  • naturali;
  • incedibili;
  • inalienabili.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto della Persona e in particolare:
  • nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
  • tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
  • nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
 
A tutti gli esseri umani sono riconosciuti come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
 
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:
  • diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…).
  • diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
Col riconoscimento della soggettività giuridica primaria ad ogni persona sono garantiti per legge l’inviolabilità dei diritti umani che non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
  • il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà
 
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